Ecco alcuni chiarimenti relativi al Congedo parentale destinato al personale delle forze armate per il 2023: scopriamone di più.
A modificare la disciplina relativa al congedo parentale è stata la manovra economica per il 2023, che ha allungato i tempi di fruizione per il congedo parentale e aumentato le retribuzioni totali.
Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, entrambi i genitori hanno diritto ad astenersi dal servizio o dal lavoro, anche contemporaneamente. Maggiori informazioni in questo articolo.
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Ovviamente le nuove direttive volte a conciliare la vita professionale e quella privata si applicano a tutti i lavoratori dipendenti. Di conseguenza valgono anche per il personale impiegato nelle forze armate.
Ovviamente per il personale militare e delle forze dell’ordine valgono una serie di licenze, permessi e riposi particolari, che però nel caso del congedo parentale si armonizzano in parte con la disciplina dedicata ai lavoratori dipendenti in generale.
Scopriamo dunque qui di seguito alcune informazioni utili per il personale appartenente a questo comparto.
Il periodo massimo di fruizione del congedo parentale è il seguente:
Le licenze spettanti per la fruizione del congedo parentale sono le seguenti:
Nel caso di parto plurimo, il militare ha diritto di fruire di tanti periodi di congedo parentale quanti sono i figli nati con la medesima gestazione.
In particolare, per quanto concerne la licenza straordinaria per congedo parentale interamente retribuita spettano 90 giorni nel caso di parto gemellare, 135 giorni in quello trigemino.
Tale beneficio, fruibile nei primi sei anni di vita dei figli, è concesso fino a un massimo di quarantacinque giorni all’anno, computati nella licenza straordinaria dell’anno di riferimento.
Il periodo di congedo parentale non riduce il periodo di licenza ordinaria spettante né l’importo della tredicesima mensilità ed è computato per intero nell’anzianità di servizio.
Il congedo parentale può essere fruito anche dai genitori adottivi o affidatari. Può essere fruito, qualunque sia l’età del minore, entro otto anni dall’ingresso in famiglia di quest’ultimo e, comunque, non oltre il raggiungimento della maggiore età da parte del medesimo.
Ai fini della concessione del beneficio in questione, le situazioni di affidamento o collocazione temporanea, di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, sono equiparate a quelle di adozione o affidamento preadottivo.
La richiesta va presentata, salvo casi di oggettiva impossibilità, almeno quindici giorni prima della data di inizio dell’astensione dal servizio.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it